Come diventare operatore in DBN


L'attività dell'operatore in DBN è una libera professione che può essere esercitata senza vincoli di
sorta in base alla legge nazionale del 14 Gennaio 2013, n. 4 (GU n. 22 del 26-1-2013).
Riportiamo qui di seguito l'art 1 della sopracitata legge:

Art. 1
Oggetto e definizioni
1. La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma,  della Costituzione e
nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di liberta'
di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.

2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi»,
di seguito denominata «professione», si intende l'attivita' economica, anche organizzata,
volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e
prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo,
con esclusione delle attivita' riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi
ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attivita' e
dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attivita', in
ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla discplina
applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali
scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed e' sanzionato ai sensi del medesimo codice.

4. L'esercizio della professione e' libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e
sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede,
dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della
specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilita' del professionista.

5. La professione e' esercitata in forma individuale, in forma associata,
societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.


Entrando nello specifico della categoria del Massaggiatore del Benessere attualmente in Italia
questa attività è considerata attività legittima ai sensi della Costituzione Italiana (artt. 3, 4, 35, 41) e
dal Codice Civile (artt. 2060, 2061, 2229), purché non si sconfini in campi d’azione riservati alle
professioni sanitarie propriamente dette (medica, fisioterapica, infermieristica). L'importante è
lavorare seriamente, con regolare partita IVA, iscrizione alla gestione separata per quanto riguarda
l'I.N.P.S. e sottoscrivere un' assicurazione a tutela della professione. ll codice attività I.N.P.S. è:
• Codice 26 "Operatore per il benessere fisico"

Nell’ ambito del Massaggiatore del Benessere lo Stato italiano non offre una formazione specifica,
ossia non esiste un diploma di massaggiatore statale o accademico, esistono solamente i titoli
accademici e le qualifiche professionali riguardanti il massofisioterapista, il fisioterapista e
l'estetista, figure professionali preposte al massaggio terapeutico ed estetico. Le varie scuole ed
associazioni private che svolgono attività di formazione nel Massaggio per il Benessere e nelle
Discipline Olistiche vengono scelti dagli aspiranti allievi in base al programma di formazione che
offrono.

A tal proposito per garantire la professionalità degli operatori e tutelare i cittadini, da circa dieci
anni opera in Regione Lombardia il Comitato Tecnico Scientifico delle Discipline Bio Naturali
( D.B.N. ) che grazie alla legge regionale del 1 Febbraio 2005, n.2 ha istituito i Registri Regionali
degli Operatori e degli Enti di Formazione in DBN.
Questa legge ha lo scopo di valorizzare l'attività degli operatori in DBN , tutelarne la professionalità
e la qualità della formazione, indirizzare i cittadini nella scelta di scuole ed operatori di comprovata
competenza.

Per essere inseriti all'interno dei registri degli operatori in DBN è necessario aver completato un
percorso di formazione di almeno 400 ore con una delle scuole iscritte al Registro Regionale degli
Enti di Formazione in DBN e presentare al Comitato Tecnico Scientifico la domanda d'iscrizione,
completa di curriculum vitae in formato europeo e degli attestati conseguiti.

La scuola Arde “Arte del Massaggio” è iscritta regolarmente al Registro Regionale degli Enti di
Formazione in DBN e da più di dieci anni si batte per il riconoscimento degli operatori nel campo
del Massaggio per il Benessere.

Chi ha scelto di frequentare la nostra scuola e desidera completare le 400 ore di formazione
necessarie per l'inserimento nei registri deve aver frequentato i seguenti corsi:

– Massaggio Classico Base MIT;
– Massaggio Classico Professionale MIT;
– Linfodrenaggio Metodo Dr Vodder;
– Floriterapia Italiana e Massaggio con i fiori;
– Massaggio con le Acque Vibrazionali per i Chakras;
– Pratica Metamorfica;
– Anatomia Esperienziale.

I vecchi allievi che hanno frequentato il corso MIT con l'impostazione precedente, organizzata in
livelli, possono completare i livelli mancanti. Ricordiamo che il corso 1° livello corrisponde
all'attuale corso base MIT mentre il 2° e 3° livello corrispondono all'attuale corso professionale
MIT.

Una volta completato il percorso formativo, l'allievo potrà consegnare la documentazione
necessaria per l'inserimento nei registri regionali degli operatori direttamente al Comitato Tecnico
Scientifico delle DBN oppure, se preferisce, consegnarlo qui a scuola e sarà nostra premura
occuparci della gestione della domanda.
ARTE DEL MASSAGGIO
di ISABELLA TAVILLA
Via Giovanni Pascoli 37
20129 Milano

Tel. 02/23951232
Cell. 338/9866242
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